Sez. 3, Sentenza n. 7526 del 15/05/2012 (Rv. 622365 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO | Ricorso in opposizione contenente istanza di chiamata di terzo - Decreto di fissazione d'udienza privo di riserve sulla chiamata - Significato - Autorizzazione implicita - Nullità per violazione del contraddittorio - Rilevanza - Denuncia dell'opposto o del terzo - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (nella specie, per controversia in materia di locazione), qualora l'opponente, nel ricorso in opposizione, formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non riservi di provvedere in merito, deve intendersi implicitamente autorizzata la chiamata medesima, cui l'opponente provvederà notificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza; se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e la chiamata del terzo va considerata rituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)