Sez. L, Sentenza n. 1885 del 05/03/1999 (Rv. 523873 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito reddituale - Diversità rispetto al requisito reddituale previsto per l'assegno ordinario di invalidità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Con riferimento al requisito reddituale rispettivamente previsto per la pensione di invalidità e per l'assegno ordinario di invalidità va sottolineato che mentre secondo l'art. 10, comma terzo, del R. D. L. n. 636 del 1939, aggiunto dall'art. 8 (tuttora in vigore) del D. L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, la percezione di un reddito da lavoro dipendente o autonomo ovvero professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non consente l'attribuzione della pensione di invalidità o ne determina la sospensione, a norma dell'art. 2, comma quarto, della legge n. 222 del 1984, invece, il possesso di redditi propri (e del coniuge) assoggettabili ad IRPEF per un importo superiore al doppio (o al triplo per i coniugati) dell'ammontare della pensione sociale esclude soltanto il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità. Pertanto ai fini del riconoscimento, in relazione ad un evento biologico verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, del diritto alla pensione di invalidità è necessario preventivamente considerare se per la stessa ricorra, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 8 del D. L. n. 463 del 1983, la condizione di erogabilità del non superamento del limite di reddito di cui si è detto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)