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Sez. L, Sentenza n. 2865 del 27/02/2001 (Rv. 544246 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito reddituale - Disciplina ex art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939 (e succ. modificazioni) - Situazione reddituale ostativa - Effetti.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544246-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Secondo la disciplina (anteriore alla legge n. 222 del 1984) dettata, in materia di pensioni di invalidità, dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 (nel testo risultante dall'aggiunta operata dall'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983), la percezione di un reddito da lavoro dipendente o autonomo ovvero professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non consentiva l'attribuzione della pensione o ne determinava la sospensione, comportando la temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)