Sez. 3, Sentenza n. 8186 del 20/04/1982 Ud. (dep. 25/09/1982) Rv. 155172 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - OLI - MINERALI - DEPOSITI DI OLI COMBUSTIBILI - OMESSA DENUNCIA ALL'UTIF - REATO FINANZIARIO - AMNISTIA - D.P.R. 413 DEL 1978 E 744 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - OLI - MINERALI - DEPOSITI DI OLI COMBUSTIBILI - OMESSA DENUNCIA ALL'UTIF - REATO FINANZIARIO - AMNISTIA - D.P.R. 413 DEL 1978 E 744 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il reato di omessa denuncia all'utif dell'attività di un deposito di oli combustibili destinati al riscaldamento, di cui all'art. 1 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, è un reato finanziario in quanto la denunzia citata è finalizzata a consentire il controllo in ordine al pagamento delle imposte, che sono diversificate a seconda dell'uso cui il combustibile è destinato e, quindi, alla repressione di frodi fiscali. Ad esso, pertanto, non è applicabile l'amnistia di cui al d.P.R. n. 413 del 1978 né quella di cui al d.P.R. n. 744 del 1981.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)