Sez. 1, Sentenza n. 428 del 19/01/1996 (Rv. 495507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Spettacoli sportivi - Corrispettivi percepiti dall'impresario per le cosiddette sponsorizzazioni e per la cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva - Loro confluenza nella base imponibile - Art. 3 secondo comma lett. c) D.P.R. n. 640 del 1972 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
I corrispettivi percepiti dall'impresario di spettacoli sportivi per cosiddette "sponsorizzazioni" e per la cessione dei diritti di ripresa e trasmissione radiotelevisiva degli stessi concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 20 ottobre 1972 n. 640, includendo tale disposizione nell'imponibile tutto ciò che all'organizzatore dello spettacolo perviene non solo dagli spettatori per la fruizione dello spettacolo stesso, ma anche da terzi in connessione con l'allestimento di questo. La questione di legittimità costituzionale di tale disposizione sotto il profilo che essa, se così interpretata, innoverebbe la disciplina anteriore (legge 26 novembre 1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma 2, n.6, della legge 9 ottobre 1971n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, che prevedeva soltanto un intervento di armonizzazione con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote, è manifestamente infondata, perché già nella precedente disciplina esisteva la figura dell'"introito lordo totale", riguardo al quale la interpretazione giurisprudenziale ha affermato il duplice principio che "debitore d'imposta è l'impresario" e che la predetta globalità comprende "tutte e complessivamente le percezioni ottenute o presuntivamente ottenibili dall'impresario per ogni spettacolo o trattenimento".
Riferimenti normativi: DPR 20/10/1972 num. 640 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)