Sez. 1, Sentenza n. 12738 del 21/12/1998 (Rv. 521830 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Spettacoli sportivi - Impresario - Corrispettivi per sponsorizzazioni e cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva - Inclusione nella base imponibile - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
I corrispettivi, percepiti dall'impresario di spettacoli sportivi per sponsorizzazioni e per cessione dei diritti di ripresa e trasmissione radiotelevisiva degli stessi, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tale disposizione - nella parte in cui prevede che "concorre a costituire la base imponibile....ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli..." - include nell'imponibile ogni corrispettivo che perviene all'organizzatore dello spettacolo non soltanto dagli spettatori in ragione della sua fruizione, ma anche da terzi in connessione con il suo allestimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)