Sez. 3, Sentenza n. 12791 del 17/12/1997 (Rv. 511010 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Area ceduta in godimento ad un'impresa di allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico - Affittanza agraria - Configurabilità - Esclusione - Rapporto locativo - Sussistenza - Competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 cod. civ., può qualificarsi "allevamento di bestiame" solo l'allevamento di animali destinati all'alimentazione o all'utilizzo in agricoltura come forza lavoro. Ne consegue che ha natura commerciale e non agraria l'allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico, e che la controversia avente ad oggetto la cessazione del godimento concesso dal proprietario all'allevatore sugli immobili ove l'allevamento è esercitato, concernendo un comune rapporto locativo, si sottrae alla competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)