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Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 14/04/2009 (Rv. 608019 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Preavviso di fermo amministrativo - Danno al patrimonio - Inesistenza - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Azione di accertamento negativo del credito - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608019-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poichè il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto nella sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non è autonomamente impugnabile ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.; nè il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)