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Sez. U, Ordinanza n. 14701 del 23/06/2006 (Rv. 593269 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Rimedio preordinato all'espropriazione forzata - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione del giudice amministrativo e delle commissioni tributarie - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593269-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il fermo amministrativo di bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente dopo le modifiche recate con l'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale il concessionario può eseguirlo sui beni mobili registrati del debitore d'imposta mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, è preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, disciplinato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito. Ne consegue che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, restando altresì esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché con la richiesta di registrazione nei registri mobiliari il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi, e, d'altra parte, essendo escluse dalla giurisdizione speciale delle commissioni tributarie, in forza del disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo" d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)