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Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)