Sez. 3, Sentenza n. 8389 del 07/04/2009 (Rv. 607734 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto dedotto in giudizio - Titolarità - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in tema di onere probatorio.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Qualora l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)