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Sez. 3, Sentenza n. 13003 del 30/12/1993 (Rv. 484910 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Provvedimenti opponibili all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio - Sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore "in bonis" - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484910-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti)

L'art. 25, quarto comma, legge n. 990 del 1969, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 857 del 1976 (convertito in legge n. 39 del 1977) - secondo cui, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sono opponibili, all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio, oltre le sentenze passate in giudicato, anche le ordinanze concessive di "provvisionale", emesse dal giudice istruttore a norma dell'art. 24 legge citata - non può essere interpretato nel senso di una indiscriminata equiparazione, ai fini della opponibilità all'impresa designata di qualsiasi provvedimento giurisdizionale esecutivo, pronunciato al di fuori del contraddittorio con l'impresa. Pertanto, non sono opponibili all'impresa designata, in mancanza di comunicazione della pendenza della lite, le sentenze di primo grado ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore "in bonis", ancorché provvisoriamente esecutive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)