Sez. 3, Sentenza n. 16460 del 15/07/2009 (Rv. 609143 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta sopravvenuta nelle more tra l'assunzione in decisione ed il deposito della sentenza - Opponibilità della sentenza all'impresa designata - Condizioni - Notifica congiunta all'impresa designata ed al commissario liquidatore - Necessità - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
La sentenza ottenuta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, qualora quest'ultimo venga successivamente posto in liquidazione coatta amministrativa (nella specie, nelle more tra il passaggio in decisione della causa e la pronuncia della sentenza), è inopponibile all'impresa designata se la stessa non abbia ricevuto la comunicazione della pendenza del giudizio, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, o la sentenza non le sia stata notificata prima del passaggio in giudicato, ed analoga notificazione non sia avvenuta nei confronti del commissario liquidatore. In tale ipotesi, infatti, né l'impresa designata né il commissario liquidatore sarebbero in grado di contrastare la decisione in sede di impugnazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2009, n. 209, c.d. codice delle assicurazioni).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)