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Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206347 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Perdita della qualità di militare da parte del condannato - Esclusione della giurisdizione militare.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206347-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

La sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione "normale" è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell'appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Pen. Mil. Pace art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)