Sez. 1, Sentenza n. 5074 del 21/09/1999 Cc. (dep. 28/10/1999) Rv. 214422 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Sussistenza della giurisdizione - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
La giurisdizione dei giudici militari in tempo di pace รจ subordinata a un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. (Fattispecie relativa ad ordine, impartito da un superiore a un inferiore a titolo di punizione per un'infrazione commessa sul servizio, di eseguire flessioni sulle braccia, nel quale la S.C. ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, e non il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 23/03/1956 num. 167 art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)