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Sez. U, Sentenza n. 3216 del 19/07/1977 (Rv. 386729 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - INCOMPETENZA ASSOLUTA O RELATIVA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE - DELIBERA DEL PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - INCOMPETENZA RELATIVA - RELATIVO ACCERTAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386729-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - INCOMPETENZA ASSOLUTA O RELATIVA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELL'AREA PER LA COSTRUZIONE - DELIBERA DEL PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - INCOMPETENZA RELATIVA - RELATIVO ACCERTAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

Il potere di disapplicazione degli Atti amministrativi illegittimi puo essere esercitato dal giudice ordinario solo rispetto alle controversie devolute alla sua giurisdizione, e cioe a quelle in cui si faccia questione di diritti soggettivi: conseguentemente, in materia di espropriazioni, il giudice ordinario puo disapplicare il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilita solo se affetto da incompetenza assoluta e, come tale, inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo del titolare del bene assoggettato all'espropriazione, mentre, se la dichiarazione di pubblica utilita e viziata da incompetenza relativa, il potere espropriativo sorge in concreto, sia pure sulla base di una dichiarazione di pubblica utilita illegittima, e il conseguente provvedimento ablatorio, costituendo atto di Esercizio di tale potere, determina l'affievolimento del diritto soggettivo; pertanto, l'illegittimita di tale provvedimento, come quello dell'atto presupposto, non puo essere fatto valere se non davanti al giudice amministrativo. Pertanto la deliberazione di approvazione della area prescelta dal comune o dalla provincia per la costruzione di un'opera di edilizia scolastica - alla quale la legge attribuisce valore di dichiarazione di pubblica utilita - essendo stata emessa dal provveditore regionale alle opere pubbliche invece che dalla speciale commissione istituita presso l'ufficio del genio civile, come prescritto dall'art 2 della legge 26 gennaio 1962 n 17, e viziata da incompetenza relativa - data l'appartenenza dei predetti organi al medesimo settore di attivita della pa - ed il suo correlativo accertamento, sia pure incidenter tantum, esula dalla sfera della giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 12, Legge 09/08/1954 num. 645, Legge 26/01/1962 num. 17 art. 2 n. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)