Sez. 1, Sentenza n. 5244 del 04/05/1992 (Rv. 477086 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - In genere | Invocazione di una diversa disciplina giuridica sopravvenuta nel corso del giudizio - "Jus novorum" - Divieto - Inapplicabilità .
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - In genere
Il divieto di "jus novorum" in fase di gravame - posto dall'art. 345 cod. proc. civ. ed operante anche nell'ambito del procedimento tributario - non opera con riguardo all'invocazione di una diversa disciplina giuridica sopravvenuta nel corso del giudizio, per essere stata la norma regolatrice della fattispecie abrogata o modificata, ovvero espunta dall'ordinamento per effetto della pronunzia della sua illegittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)