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Sez. 1, Sentenza n. 5244 del 04/05/1992 (Rv. 477086 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - In genere | Invocazione di una diversa disciplina giuridica sopravvenuta nel corso del giudizio - "Jus novorum" - Divieto - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477086-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - In genere

Il divieto di "jus novorum" in fase di gravame - posto dall'art. 345 cod. proc. civ. ed operante anche nell'ambito del procedimento tributario - non opera con riguardo all'invocazione di una diversa disciplina giuridica sopravvenuta nel corso del giudizio, per essere stata la norma regolatrice della fattispecie abrogata o modificata, ovvero espunta dall'ordinamento per effetto della pronunzia della sua illegittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)