Sez. 1, Sentenza n. 7739 del 15/07/1995 (Rv. 493299 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE | Motivi e ragioni precedentemente non dedotti - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE
Il divieto dello "ius novorum" in fase di impugnazione (art. 345 cod. proc. civ.) vale anche per le controversie in materia tributaria, atteso che l'art. 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 consente l'integrazione dei motivi di ricorso limitatamente al giudizio di primo grado. Pertanto, il contribuente non può, con il ricorso alla commissione centrale, prospettare motivi non proposti nei precedenti gradi del giudizio ovvero nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni precedentemente non dedotti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)