Sez. 2, Sentenza n. 145 del 10/01/2006 (Rv. 585915 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE | Piani particolareggiati attuativi del piano regolatore - Prescrizioni in materia di distanze legali - Efficacia integrativa di cui all'art. 873 cod. civ. - Configurabilità - Sussistenza - Piano di edilizia economico - Popolare del Comune di Cava dei Tirreni - Natura - Efficacia.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE
Qualora il piano regolatore generale di un Comune abbia rimesso al piano particolareggiato di zona determinate prescrizioni urbanistiche, quelle dettate in materia di distanze fra costruzioni o dal confine sono da considerare norme regolamentari e, come tali, integrative dell'art.873 cod. civ.; pertanto, ha natura regolamentare ed integrativa delle disposizioni del codice civile l'art. 6 del piano di edilizia economico popolare del Comune di Cava dei Tirreni (avente, ai sensi della legge n.1150 del 1942, valore di piano particolareggiato di esecuzione ex art. 9 legge n.167 del 1962) laddove stabilisce in mt. 5, 00 "le distanze dalle strade e i distacchi dai confini per gli edifici che verranno costruiti in tutti i comprensori di edilizia popolare, d eccezione dei comprensori di S.Pietro, Badia e Passiano, ove la distanza è fissata in mt. 7".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 162 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)