Sez. 1, Sentenza n. 13493 del 16/09/2002 (Rv. 557409 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Piano per l'edilizia economica e popolare - Valore di piano particolareggiato - Equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Il piano per l'edilizia economica e popolare ha, secondo quanto dispone l'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, valore di piano particolareggiato di esecuzione, e la sua approvazione equivale, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste per la durata di dieci anni, salvo proroghe.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)