Sez. L, Sentenza n. 405 del 14/01/2004 (Rv. 569424 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali - Valore probatorio - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)