Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004 (Rv. 573888 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale o del contenuto dei documenti dagli stessi esaminati - Piena prova fino a querela di falso - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un verbale redatto da ispettori di un ente previdenziale, nel quale si affermava di avere desunto la prova di una determinata circostanza dalla visione dei libri sociali obbligatori, e in mancanza di una prova contraria offerta dalla interessata in ordine alle risultanze dei libri visionati, in applicazione del principio dell'onere della prova aveva rigettato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)