diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 09/05/1966 (Rv. 322371 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - INSORGENZA IN SEDE DI ESECUZIONE - CONTESTAZIONE DELLA REGOLARITA DELLO SPECIALE PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE COATTIVA PROMOSSO DALLA PA.*
Stato
decisa il 1966-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322371-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - INSORGENZA IN SEDE DI ESECUZIONE - CONTESTAZIONE DELLA REGOLARITA DELLO SPECIALE PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE COATTIVA PROMOSSO DALLA PA.*

Costituisce controversia tributaria, come tale devoluta, ai sensi degli artt 25 cod proc civ e 8 RD 30 ottobre 1933, n 1611, alla Competenza funzionale e inderogabile del tribunale dove ha Sede l'ufficio dell' Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova l'ufficio fiscale che ha liquidato l'imposta o ha emesso l'ingiunzione di pagamento, ogni controversia che abbia per oggetto diretto il rapporto tributario intercorrente tra l' amministrazione delle Finanze dello stato ed il soggetto passivo del tributo, sia che tale controversia insorga in Sede di cognizione circa l'esistenza e l'ammontare dell'obbligazione tributaria, sia che insorga in Sede di esecuzione e sia diretta a contestare, anche dal punto di vista soltanto formale, la regolarita del procedimento esecutivo promosso dall' amministrazione, quando questa si sia avvalsa, per conseguire il soddisfacimento del tributo, dello speciale procedimento di esecuzione coattiva previsto nel tu 14 aprile 1910, n 639. (Cfr 1261/65; 1207/65; 1192/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)