Sez. U, Ordinanza n. 23834 del 23/11/2015 (Rv. 637600 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti - Azione risarcitoria per mancato suo funzionamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'azione di risarcimento del danno per il mancato funzionamento del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la relativa domanda non investe alcun profilo tributario (quali la debenza o l'entità del contributo annuale di iscrizione ad esso), ma riguarda il ristoro di disfunzioni verificatesi nell'azione amministrativa, in violazione del principio del "neminem laedere".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DM Ambiente 17/12/2009
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)