Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 (Rv. 631591 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Fermo amministrativo - Successiva perdurante inerzia del concessionario - Illiceità - Azione risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamente illecito per aver omesso, successivamente all'emissione di un provvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungo periodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca del provvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 25 n. 5 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)