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Sez. 1, Sentenza n. 12843 del 15/12/1995 (Rv. 495091 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984 (cosiddetto redditometro) - Presunzione relativa di reddito - Prova di un reddito minore o della inesistenza del reddito da parte del contribuente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495091-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro(nel caso di specie D.M. 21 luglio 1983 e D.M. 13 dicembre 1984)non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. Anche accertata la disponibilità dei beni e servizi indicati nell'art. 2, secondo coma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il contribuente può dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sulla base del redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (come è espressamente previsto nel quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73), ma anche che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore, senza che tale principio possa ritenersi in contrasto con l'art. 4, primo comma, del D.M. 21 luglio 1983, dovendosi in questo ravvisare una norma che si indirizza non al contribuente, ma ai soli uffici amministrativi, al fine di uniformare l'applicazione del redditometro da parte degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 21/07/1983 art. 4, DM Finanze 13/12/1984

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)