Sez. 5, Sentenza n. 11300 del 29/08/2000 (Rv. 539847 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Applicazione del cosiddetto redditometro - Presunzione relativa di reddito - Facoltà del contribuente di provare il contrario - Sussistenza - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" (nel caso di specie D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992) non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. La prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)