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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 09/02/1973 (Rv. 362343 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - PROTESI - UTILIZZABILITA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362343-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - PROTESI - UTILIZZABILITA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di pensione di invalidita, il requisito della permanenza non viene meno solo perche l'infermita e emendabile mediante l'uso di appropriati apparecchi sanitari, in quanto la possibilita di eliminazione della causa invalidante puo spiegare influenza, a norma degli artt 81 e 82 RDL 4 ottobre 1935 n 1827, soltanto ai fini della sospensione della liquidazione e del pagamento della pensione, sempre che l'istituto offra i mezzi all'uopo occorrenti. (Conf 3576/69, mass n 343774; 2233/67, mass n 329416).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)