Sez. L, Sentenza n. 2092 del 23/05/1975 (Rv. 375825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DELL'INPS DELLA FACOLTA DI OFFERTA DELLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE IDONEE ALLA ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DELL'INPS DELLA FACOLTA DI OFFERTA DELLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE IDONEE ALLA ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITA - CONSEGUENZE.*
Gli artt 81 e 82 del RDL n 1827 del 1935 prevedono la sospensione della liquidazione e del pagamento della pensione di invalidita nel caso in cui l'ente previdenziale offra a proprie spese le prestazioni diagnostiche e curative idonee a ridurre o eliminare lo stato di invalidita a seguito di cure medico-chirurgiche e con l'uso di adeguati apparecchi di protesi e l'assicurato opponga un rifiuto. Il mancato Esercizio di tale facolta da parte dell'INPS lascia integra la Rilevanza del fattore invalidante del quale sarebbe possibile l'eliminazione o la riduzione entro breve tempo. (Conf 2992/73, mass n 366671; 390/73, mass n 362343; (Conf 1370/72, mass n 357940; 752/71, mass n 350567).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)