Sez. 3 - , Ordinanza n. 24472 del 04/11/2020 (Rv. 660025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. - Tassatività dell'elenco degli atti ai quali può essere apposta - Esclusione - Natura processuale dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
A norma dell'art. 83 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 45, comma 9, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, "ratione temporis" applicabile), l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura alle liti non è tassativa, ma si riferisce pur sempre ad atti processuali determinanti l'ingresso della parte nel giudizio, atteso che la natura processuale degli stessi rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale il mandato è rilasciato e diventa, pertanto, componente essenziale della specialità della procura, resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri ex art. 84 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda in quanto la procura speciale era stata congiunta ad una mera "nota di deposito" in cancelleria, atto non avente natura processuale, sia perché privo del contenuto di una memoria a cui la procura - apposta in calce o a margine - acceda, sia perché, mancando un originario difensore ritualmente designato, il procuratore indicato non poteva considerarsi "nuovo difensore", in aggiunta o in sostituzione di altro avvocato precedentemente nominato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)