Sez. 3, Sentenza n. 21154 del 17/09/2013 (Rv. 627955 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura rilasciata in calce o a margine di atto non avente natura processuale - Nullità - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie in tema di offerta reale.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
A norma dell'art. 83 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 9, lettera a, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella specie "ratione temporis"), sebbene l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura alle liti non possa ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti "lato sensu" processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa. (In forza di tale principio, la S.C. ha escluso che la procura "ad litem" apposta in calce ad atto di offerta reale sia idonea a legittimare la successiva proposizione del giudizio di convalida).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 9 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)