Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 22/12/1978 (Rv. 395985 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA ESISTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELL'ATTORE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO - APPELLO SPECIFICAMENTE RIVOLTO ALLA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - VALIDITA ED EFFICACIA DEL RECESSO - RIESAME - INAMMISSIBILITA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA ESISTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELL'ATTORE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO - APPELLO SPECIFICAMENTE RIVOLTO ALLA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - VALIDITA ED EFFICACIA DEL RECESSO - RIESAME - INAMMISSIBILITA.*
La generica enunciazione della volonta di investire in toto la sentenza di primo grado, contenuta nell'atto di appello, non e sufficiente ad esentare la parte dall'Onere dell'espressa riproposizione in secondo grado, a pena di decadenza, delle domande ed eccezioni non accolte nella pronuncia impugnata, qualora, articolandosi la controversia in una pluralita di punti autonomi, i motivi dell'appello medesimo siano stati formulati specificamente solo con riguardo ad alcuni di essi. Pertanto, ove la sentenza del primo giudice, in accoglimento della domanda, abbia accertato l'esistenza di una societa di fatto, e riconosciuto il diritto dell'istante alla liquidazione della quota, in relazione all'Esercizio della facolta di recesso, deve ritenersi precluso il riesame in appello della questione della ricorrenza di un valido ed efficace recesso, se il gravame del soccombente sia stato specificamente rivolto solo a contestare la sussistenza della societa, pur con il generico richiamo delle eccezioni e difese di primo grado. (V 5310/77, mass n 388974).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)