Sez. U, Sentenza n. 1502 del 09/03/1982 (Rv. 419319 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESAME DEI PUNTI NON COMPRESI NEL "THEMA DECIDENDUM" - DIVIETO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI O ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ESAME DEI PUNTI NON COMPRESI NEL "THEMA DECIDENDUM" - DIVIETO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI O ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Quando dai motivi di gravame il thema decidendum risulti delimitato, il giudice di secondo grado non può esaminare punti che non siano, almeno implicitamente, compresi nel thema medesimo, siccome necessariamente con esso connessi o da esso dipendenti, non bastando all'uopo il richiamo alle conclusioni o alle difese di primo grado, poiché la formulazione dei motivi d'appello deve essere specifica. (V 3998/81, mass n 414658; (V 6156/78, mass n 395985; (V 5310/77, mass n 388974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)