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Sez. 3, Sentenza n. 19982 del 30/09/2011 (Rv. 619773 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Giudizio di legittimità - Doglianza relativa a violazione del criterio sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. da parte del giudice di merito - Oneri incombenti sul ricorrente - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619773-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di esegesi contrattuale, chi intende dolersi in sede di legittimità di una erronea interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, per violazione del canone di cui all'art. 1363 cod. civ. (il quale impone che le clausole del contratto siano interpretate le une per mezzo delle altre), ha l'onere di compiere una triplice allegazione, dovendo indicare: (a) per quale ragione la lettera del contratto non sia sufficiente a comprenderne gli effetti, ma si rende necessaria l'interpretazione c.d. "sistematica" di cui all'art. 1363 cod. civ.; (b) sotto quali profili la volontà delle parti sarebbe stata male interpretata; (c) a quali diversi effetti avrebbe condotto l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)