Sez. 1, Sentenza n. 9755 del 04/05/2011 (Rv. 617805 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Art. 1363 cod. civ. - Contenuto - Interpretazione della singola clausola con attribuzione definitiva di significato e disamina delle altre "ex post" - Violazione del criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nell'interpretazione dei contratti, l'art. 1363 cod. civ. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio; pertanto, la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell'ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare "ex post" le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)