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Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 30/05/1967 (Rv. 327692 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO ALLE SENTENZE NON IMPUGNATE CON L'APPELLO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - ASSORBIMENTO NEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327692-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO ALLE SENTENZE NON IMPUGNATE CON L'APPELLO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - ASSORBIMENTO NEL GRAVAME.*

Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ. si applica in relazione alle sentenze contro le quali non sia stato proposto appello. In caso di impugnativa, il gravame assorbe la correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice. (Conf. 1684-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)