Sez. 3 - , Sentenza n. 519 del 15/01/2020 (Rv. 656523 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Leasing traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto alla restituzione del bene - Prova dell'avvenuta restituzione - Onere dell'utilizzatore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, gravando sul primo l'onere di provare di avervi provveduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)