Sez. 3, Sentenza n. 3381 del 20/02/2015 (Rv. 634619 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Leasing traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto del concedente alla restituzione del bene - Prova dell'avvenuta restituzione - Onere dell'utilizzatore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, spettando al primo provare di aver provveduto alla restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)