Sez. U, Sentenza n. 5244 del 18/10/1984 (Rv. 436970 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA - NECESSITÀ - TERMINI - MANCATA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA - NECESSITÀ - TERMINI - MANCATA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al consiglio nazionale forense (la cui esperibilità deve essere riconosciuta in relazione al carattere giurisdizionale del procedimento stesso nell'indicata fase) va notificato, al pari del ricorso per Cassazione contro le decisioni rese dal suddetto consiglio nazionale, tanto al consiglio dell'ordine locale, che ha adottato il provvedimento disciplinare, quanto al procuratore generale presso la Corte suprema, nell'unico termine all'uopo fissato, con la conseguenza che la mancata notificazione ad uno di tali contraddittori necessari rende inammissibile il ricorso, essendo esclusa la possibilità di successiva integrazione del contraddittorio. (V 749/83, mass n 425495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 62, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)