diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 749 del 27/01/1983 (Rv. 425495 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO PRONUNCIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA DISCIPLINARE - NOTIFICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE, ANCHE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE, NEL CASO DI MANCATA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425495-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO PRONUNCIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA DISCIPLINARE - NOTIFICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE, ANCHE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE, NEL CASO DI MANCATA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione, avverso pronuncia del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, per il caso in cui non sia stato notificato, entro l'unico termine all'uopo fissato, anche al consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento impugnato, non può essere esclusa in relazione alla dedotta estraneità di detto consiglio dell'ordine rispetto alla concreta questione controversa, ovvero all'effettivo disinteresse dimostrato nelle precedenti fasi del procedimento, trattandosi di situazioni che non incidono sulla sua qualità di litisconsorte necessario, in relazione alla tutela di irrinunciabili esigenze di natura pubblicistica. (V 6646/81, mass n 417498).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)