Sez. 2, Sentenza n. 2932 del 04/08/1969 (Rv. 342783 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - DA FATTO ILLECITO - AMBITO - DANNI FUTURI PER ILLECITE IMMISSIONI NELL'ALTRUI FONDO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - DA FATTO ILLECITO - AMBITO - DANNI FUTURI PER ILLECITE IMMISSIONI NELL'ALTRUI FONDO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
Il danno risarcibile, in un'ipotesi di danno derivante da altrui fatto illecito, e costituito non solo dal danno gia sopportato dal danneggiato al momento in cui ne chiede la liquidazione, ma anche dal danno futuro e cioe dagli effetti economicamente pregiudizievoli che si verificheranno in futuro quale conseguenza del fatto illecito. In particolare, il danno patrimoniale, conseguente ad intollerabili immissioni nell'altrui fondo per fatto illecito, consiste nella diminuzione di valore del bene, soggetto alle immissioni, in relazione alla sua originaria destinazione ed alle possibili modalita di godimento da parte del proprietario, e nella liquidazione del danno futuro, eventualmente anche attraverso criteri equitativi, va tenuto conto, sulla base di un giudizio di probabilita rispetto a future variazioni, della prevedibile durata delle immissioni e della conseguente diminuzione del valore del bene, anche quale fonte di reddito. (V 1483, 64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)