Sez. U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971 (Rv. 351914 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - DA FATTO ILLECITO - ESTENSIONE - PERMANENZA DEL FATTO ILLECITO - DANNI RISARCIBILI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - DA FATTO ILLECITO - ESTENSIONE - PERMANENZA DEL FATTO ILLECITO - DANNI RISARCIBILI.*
Il danno risarcibile, in un'ipotesi di danno derivante da altrui fatto illecito, e costituito non solo dal danno gia sopportato dal danneggiato al momento in cui ne chiede la liquidazione, ma anche del danno futuro e cioe dagli effetti economicamente pregiudizievoli che si verificheranno in futuro quale conseguenza del fatto illecito. Ed allorche questo abbia carattere permanente, il diritto al risarcimento non puo dirsi verificato con riferimento al solo suo momento iniziale, ma si protrae nel tempo fino al momento finale costituito dalla cessazione del fatto generatore del danno. (V 2932'69, mass n 342783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)