Sez. 1, Sentenza n. 9433 del 12/09/1990 (Rv. 469271 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - PER RIMBORSO DI SOMME - PROPONIBILITÀ DEL RICORSO DOPO NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'INTENDENZA DI FINANZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - PER RIMBORSO DI SOMME - PROPONIBILITÀ DEL RICORSO DOPO NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'INTENDENZA DI FINANZA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso del contribuente alle commissioni tributarie, per la restituzione di somme che assuma indebitamente versate a titolo di imposte dirette, non è proponibile per il solo fatto che sia stata presentata istanza di rimborso all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e siano decorsi novanta giorni senza l'intervento di alcun provvedimento, atteso che, quale siano le ragioni di detta pretesa (nella specie, in tema di ILOR, illegittimità della norma impositiva, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 1980), il ricorso medesimo postula il provvedimento impositivo, e, quindi, ove esso non sia stato emesso espressamente, la formazione del silenzio- rifiuto, secondo la procedura contemplata dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739). (Conf 3854/88, mass n 459061; (contra 3606/88, mass 458899).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)