Sez. 1, Sentenza n. 3606 del 24/05/1988 (Rv. 458899 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - ATTO INTRODUTTIVO: RICORSO (RECLAME) ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - IN GENERE - RICORSO GERARCHICO (INTENDENTE DI FINANZA E MINISTRO DELLE FINANZE) - DOMANDA DI RIMBORSO DI SOMME ASSERITE COME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTE DIRETTE PROPOSTA DINANZI ALL'INTENDENTE DI FINANZA - SUCCESSIVO RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER LO STESSO TITOLO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE IN RADICE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - ATTO INTRODUTTIVO: RICORSO (RECLAME) ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - IN GENERE - RICORSO GERARCHICO (INTENDENTE DI FINANZA E MINISTRO DELLE FINANZE) - DOMANDA DI RIMBORSO DI SOMME ASSERITE COME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTE DIRETTE PROPOSTA DINANZI ALL'INTENDENTE DI FINANZA - SUCCESSIVO RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER LO STESSO TITOLO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE IN RADICE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il ricorso del contribuente alle commissioni tributarie, per la restituzione di somme che assuma indebitamente versate a titolo di imposte dirette, deve ritenersi consentito, dopo la presentazione di domanda di rimborso all'intendente di finanza nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, indipendentemente dal fatto che non si sia ancora formato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, secondo la procedura contemplata dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, qualora si verta in tema di contestazione "in radice" dell'obbligazione tributaria, per l'asserita incostituzionalità della norma istitutiva dell'imposta (nella specie, art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 1980, nella parte in cui assoggetta all'ILOR i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa), atteso che, in tale ipotesi, viene meno l'esigenza cui si correla l'indicato art. 16, quella cioè di assicurare all'amministrazione uno "spatium deliberandi" per valutare il fondamento dell'istanza di restituzione.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)