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Sez. 1, Sentenza n. 2492 del 21/02/2001 (Rv. 543997 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Assegno divorzile - Eventuale credito per incrementi futuri - Compensazione con precedente elargizione dell'onerato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543997-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

Non viola il principio di indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo coniugale (ed è, pertanto, del tutto legittima) l'eventuale compensazione operata tra l'importo del credito vantato dall'ex coniuge in ragione del successivo incremento dell'assegno divorzile disposto dal giudice ed una somma in precedenza corrisposta dall'obbligato all'assegno stesso con funzione integrativa di quest'ultimo, da tenere in conto (come convenzionalmente pattuito tra i coniugi in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale) nell'ipotesi, appunto, di verificazione delle condizioni legali per un aumento, somma da considerare, conseguentemente, come una forma di anticipazione del maggior importo eventualmente dovuto in futuro all'ex coniuge (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente precisato che, dal computo aritmetico necessario ai fini della compensazione, vanno esclusi gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 tutte le volte in cui il tenore dell'accordo intercorso tra i coniugi non consenta di ravvisare, in capo all'obbligato, il permanere della titolarità, in relazione all'importo versato, di un credito liquido ed esigibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)