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Sez. 3, Sentenza n. 6519 del 19/07/1996 (Rv. 498641 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Assegno di mantenimento - Al coniuge separato senza addebito - Credito alimentare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498641-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

Il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 447, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge 17/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)