Sez. L, Sentenza n. 1227 del 13/02/1985 (Rv. 439341 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA - APPLICABILITÀ - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA - APPLICABILITÀ - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilità della disciplina del sistema contributivo in agricoltura dettata dal R.d. 24 settembre 1940 n. 1949 (i cui artt. 4 e 5, istituenti il sistema di accertamento preventivo della mano d'opera per "ettaro-coltura", sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza n. 65 del 1962), l'appartenenza alla categoria dei "lavoratori dell'agricoltura" - che comprende dirigenti, impiegati e salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame - va determinata alla stregua dell'elemento oggettivo della natura agricola dell'azienda cui il lavoratore è addetto, mentre è irrilevante la specifica attività personale del medesimo, con la conseguenza che nella categoria predetta rientra anche il meccanico adibito ad un'azienda agricola, svolgendo egli attività (come la manutenzione delle macchine e degli impianti agricoli) che ineriscono anche direttamente alle esigenze produttive dell'azienda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 1, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 2, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 6, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)