Sez. L, Sentenza n. 8292 del 01/09/1997 (Rv. 507386 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Riferimento all'inquadramento ai fini previdenziali del datore di lavoro - Necessità - Datore di lavoro inquadrato nel settore commerciale - Svolgimento da parte del dipendente di attività di carattere agricolo senza connessione con un azienda agricola (manutenzione e cura di un'area adibita a giardino) - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
Il dipendente da un'impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore commerciale (quale, come nella specie, un casa di cura privata) anche se adibito dal datore di lavoro ad una attività avente di per se natura non commerciale (quale la coltivazione e manutenzione di un'area attrezzata a giardino, effettuata tuttavia senza alcun fine produttivistico - imprenditoriale proprio dell'azienda agricola) è soggetto ai fini previdenziali al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro, non rilevando in contrario la previsione dell'art. 207 del del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che tale norma impone di considerare agricole ai fini dell'obbligo assicurativo anche attività non rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura purché però svolte in (o per conto di) una azienda agricola agricola, e non consente quindi di prescindere dal suddetto (specifico) fine produttivistico - imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)