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Sez. 1, Sentenza n. 19858 del 20/09/2010 (Rv. 614225 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Esecuzione del concordato fallimentare - Decreto del Tribunale in sede di reclamo - Contenuto del provvedimento - - Esclusione di crediti ammessi in sede di omologazione - Abnormità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614225-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE

Il decreto del tribunale fallimentare che - investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell'assuntore - abbia escluso i crediti ammessi a seguito d' istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)