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Sez. 1, Sentenza n. 3921 del 18/02/2009 (Rv. 606598 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606598-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE

E inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, si sia pronunciato su di una questione attinente alla misura di un credito da soddisfare, in quanto tale provvedimento, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. (Principio reso dalla S.C. con riguardo al decreto del tribunale, emesso su reclamo avverso il piano di riparto depositato dal curatore ed attributivo al ricorrente soltanto della percentuale concordataria, anziché dell'intero importo del credito vantato, avendo il creditore ricorrente dedotto che erroneamente il proprio voto favorevole era stato interpretato come rinunzia al privilegio).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 127, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)